LEGGE REGIONALE EMILIA ROMAGNA N.9 DEL 25 LUGLIO 2025, DECADE L’OBBLIGO DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ALIMENTARISTI
CAMBIA LA FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE
Con l’approvazione della Legge Regionale n. 9 del 25 luglio 2025 “Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la Sessione Europea 2025. Altri interventi di adeguamento normativo” è stata abrogata la Legge Regionale n. 11 del 24 giugno 2003 “Nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione del libretto di idoneità sanitaria.”
COSA CAMBIA CON IL NUOVO QUADRO NORMATIVO
Con la nuova legge decadono i precedenti obblighi normativi che imponevano le frequenze e le modalità dei corsi per alimentaristi.
Ogni azienda potrà e dovrà decidere la formazione più appropriata per i propri dipendenti, finalizzata a garantire la sicurezza igienico sanitaria dei propri processi produttivi.
E’ responsabilità e compito dell’OSA (Operatore del Settore Alimentare) stabilire le necessità formative, ovvero assicurare:
- che gli addetti alla manipolazione degli alimenti siano controllati e/o abbiano ricevuto un addestramento e/o una formazione, in materia d’igiene alimentare, in relazione al tipo di attività;
- che i responsabili dell’elaborazione e della gestione dell’HACCP o del funzionamento delle pertinenti guide abbiano ricevuto un’adeguata formazione per l’applicazione dei principi del sistema;
- che siano rispettati i requisiti della legislazione nazionale in materia di programmi di formazione per le persone che operano in determinati settori alimentari.
I contenuti e la modalità di erogazione della formazione sono decisi autonomamente dall’OSA, anche con l’ausilio di consulenti esterni, in relazione alla tipologia di lavorazioni effettuate e rischi correlati.
In sede di controllo Ufficiale (vale a dire Servizi di Igiene Alimenti e Servizi Veterinari delle AUSL) ogni azienda dovrà dimostrare di aver correttamente e adeguatamente formato i propri operatori e saranno verificati il rispetto dei Regolamenti (CE) n. 852/2004 (regolamento che rappresenta la base normativa di riferimento sulla formazione degli operatori del settore alimentare) e del Regolamento (UE) 2021/382 (in merito alla cultura della sicurezza alimentare).
ALTRE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA NUOVA LEGGE
- Non è necessario richiedere un’autorizzazione preventiva dei contenuti dei corsi di formazione
- Di conseguenza decade anche l’obbligo di accreditamento da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica dei corsi di formazione in tema di sicurezza alimentare
- I Servizi competenti di Igiene Pubblica e Servizio Veterinario possono comunque organizzare corsi di formazione rivolti agli alimentaristi con modalità rispondenti ai Regolamenti comunitari;
- Nessuna novità invece per quanto riguarda la formazione specifica sulla produzione e somministrazione di alimenti senza glutine che rimane a carico dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle AUSL e dell’Associazione riconosciuta AIC Emilia-Romagna APS, attraverso piattaforma digitale in modalità FAD (formazione a distanza).
GESTIONE DELLA FORMAZIONE IN AZIENDA
Per garantire la sicurezza delle operazioni è importante che le aziende del settore alimentare proseguano nell’attività di formazione del proprio personale, programmando per tempo gli interventi, stabilendo una periodicità consona alla propria realtà e ai propri rischi e monitorando le scadenze stabilite.
Saranno da tenere presente anche eventi straordinari quali:
– Inserimento di nuovo personale
– Cambio mansione
– Introduzione di nuove attrezzature e nuove tipologie produttive
– Novità di legge
– Situazioni di non conformità a seguito di controlli interni o ufficiali.
Le aziende sono tenute a:
– Definire nel manuale/piano di autocontrollo, o in procedura dedicata, come viene gestita la formazione del personale (tipologia di formazione, destinatari, argomenti, frequenza);
– Programmare gli interventi formativi, comprensivi di argomenti da trattare e durata;
– Registrare l’avvenuta formazione con l’elenco dei partecipanti e registrazione delle presenze;
– Archiviare eventuali attestati interni o esterni rilasciati da chi ha erogato la formazione.
In questo modo, è possibile documentare alle Autorità competenti di aver implementato un percorso continuativo di formazione, oltre che di cultura della sicurezza alimentare, all’interno della propria impresa.
Nel corso dei controlli ufficiali, per verificare la gestione della formazione aziendale in materia di sicurezza alimentare, l’Autorità competente potrà richiedere la documentazione a testimonianza degli eventi formativi svolti.
Per informazioni:
Vera Ruggeri (ruggeri@oikos-scrl.it)
Monica Galliani (galliani@oikos-scrl.it)
Tel. 0521-291590
Oikos è una società di consulenza e formazione che opera nei settori Sicurezza e Igiene sul Lavoro, Sistemi di gestione, Ambiente, Sicurezza Alimentare, Privacy. Ci trovate nei nostri uffici di Parma e Piacenza. Qui i nostri servizi e i nostri corsi.
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