REGOLAMENTO EUDR
Cos’è il REGOLAMENTO EUDR
L’Unione Europea ha introdotto un’importante misura per contrastare la deforestazione globale: il Regolamento (UE) 2023/1115, noto come EUDR – European Union Deforestation Regulation o Regolamento Deforestazione.
Parte integrante del Green Deal Europeo, questa normativa vieta l’immissione sul mercato europeo e l’esportazione di prodotti collegati alla deforestazione o al degrado forestale.
L’obiettivo è ridurre l’impatto ambientale dei consumi europei, tutelare la biodiversità e contrastare il cambiamento climatico, garantendo che i prodotti commercializzati nell’UE non siano associati alla distruzione delle foreste.
Entrata in vigore del REGOLAMENTO EUDR
A partire dal 30 Dicembre 2024 è stato chiesto alle aziende coinvolte di condurre due diligence per garantire che i prodotti venduti siano legali e comunque non collegati alla deforestazione o al degrado di aree forestali. Il regolamento è entrato in vigore in modo scaglionato:
– 30 Dicembre 2025 per le imprese di medie/ grandi dimensioni
– 30 Giungo 2026 per le piccole e microimprese già esistenti dal 31/12/2020
Campo di applicazione
Il Regolamento si applica a materie prime considerate tra le cause principali della deforestazione e del degrado e importate dall’UE: soia, carne bovina, olio di palma, legno, gomma, cacao e caffè. L’elenco dei prodotti è stato stilato sulla base dei codici doganali dell’UE e include anche prodotti derivati come cuoio, cioccolato, carta, mobili e derivati in legno. Per prodotti contenenti più commodities (es. cioccolato contenente cacao e olio di palma), l’operatore deve:
- Raccogliere dati su ogni singola commodity rilevante
- Fornire informazioni separate per ogni origine, specie e area produttiva
Obblighi e Procedure
Le aziende che immettono o esportano questi prodotti devono seguire tre fasi principali:
Raccolta informazioni: È necessario raccogliere informazioni dettagliate che devono essere in grado di dimostrare che i prodotti non provengono da terreni deforestati dopo il 31 dicembre 2020. Questo comporta la raccolta di dati:
- Descrizione tecnica del prodotto
- Quantità del prodotto
- Paese di produzione
- Geolocalizzazione precisa dei terreni da cui provengono le materie prime
Valutazione del rischio
- Tasso di deforestazione del Paese di origine
- Livello di corruzione e rischi di falsificazione documentale
- Complessità della filiera
- Pratiche commerciali dei fornitori
Se il rischio è “non trascurabile”, il prodotto non può essere commercializzato o esportato
NB: Un rischio è considerato “irrilevante” solo se tutte le verifiche non evidenziano problemi. Se emergono elementi di dubbio, servono misure di mitigazione.
Misure di mitigazione: se emergono rischi, l’azienda deve prendere misure correttive come:
- Richiesta di ulteriore documentazione ai fornitori
- Esecuzione di controlli aggiuntivi o audit indipendenti.
Inoltre, oltre alla conformità ambientale, è obbligatorio provare che il prodotto sia stato legalmente prodotto, rispettando:
- Normative locali sull’uso del suolo
- Diritti delle popolazioni indigene
- Leggi ambientali, sul lavoro e anticorruzione
Documentazione richiesta
Queste attività di due diligence devono essere documentate in una dichiarazione informatica, che va presentata attraverso un sistema informatico europeo. Senza questa dichiarazione, i prodotti non possono essere commercializzati o esportati. Inoltre, deve essere aggiornato almeno una volta l’anno, conservata per 5 anni e bisogna registrare eventuali modifiche.
Le sanzioni per chi non rispetta il Regolamento sono severe: fino al 4% del fatturato annuo generato nell’UE.
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