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COVID-19: GESTIONE DEI RIFIUTI COSTITUITI DA DPI NEI LUOGHI DI LAVORO

COVID-19: GESTIONE DEI RIFIUTI COSTITUITI DA DPI NEI LUOGHI DI LAVORO

Riteniamo utile fare il punto in merito alla gestione dei rifiuti costituiti da dispositivi di protezione individuale utilizzati quali presidi di prevenzione dalla contaminazione da COVID-19, prodotti all’interno di locali diversi dalle strutture sanitarie, quindi nelle aziende, negli enti e nelle private abitazioni.

A livello nazionale non è stata emanata una disciplina univoca relativa alla gestione di tali rifiuti.

Le Regioni stanno provvedendo singolarmente con lo strumento delle Ordinanze contingibili ed urgenti.

Di seguito il testo dell’ordinanza Num. 43 del 20/03/2020 dell’Emilia Romagna in materia:

  1. che, in deroga alle ordinarie modalità di raccolta, i rifiuti di qualunque natura prodotti da unità domestiche in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, siano classificati come rifiuti urbani (EER 20 03 01) e debbano essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato;
  2. che, in deroga alle ordinarie modalità di raccolta, i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, fazzoletti, etc.) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID-19, prodotti da unità domestiche in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria debbano essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato;
  1. che i Gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti che operano sul territorio regionale garantiscono una frequenza di raccolta su pubblica via dei rifiuti urbani indifferenziati pari ad almeno due volte a settimana eventualmente attraverso circuiti di raccolta dedicati anche a chiamata;
  2. di tenere nella più opportuna considerazione le raccomandazioni dell’ISS in ordine all’utilizzo e pulizia delle dotazioni strumentali all’esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti ivi compresa la sanificazione dei mezzi e delle divise;
  3. ai Gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti che operano sul territorio regionale di sospendere il ritiro dei rifiuti ingombranti in tutti i casi in cui lo svolgimento del servizio non possa essere svolto in condizioni di sicurezza per gli operatori o il personale debba essere destinato ad altre attività comunque connesse allo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
  4. che i Gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti che operano sul territorio regionale siano autorizzati a ridurre gli orari o sospendere l’apertura dei Centri di raccolta cercando comunque di assicurare il conferimento dei rifiuti delle attività produttive assimilate alle utenze domestiche il cui esercizio non è interrotto durante l’emergenza;
  5. che i rifiuti urbani indifferenziati debbano essere prioritariamente inviati direttamente a termovalorizzazione, senza alcun trattamento preliminare e che laddove sia possibile senza comportare irragionevoli modificazioni dell’organizzazione del servizio, i rifiuti indirizzati ad impianti di discarica dal vigente PRGR possano essere inviati agli impianti di termovalorizzazione secondo i flussi riportati nell’Allegato 1, parte integrante del presente atto; qualora permanga il conferimento in discarica lo stesso dovrà essere preceduto dal necessario trattamento svolto con tutte le modalità più idonee ad assicurare la salute degli operatori;
  1. alla struttura regionale competente per materia di monitorare costantemente l’andamento dell’incremento della frazione dei rifiuti urbani indifferenziati, a seguito della situazione straordinaria in atto e delle disposizioni della presente ordinanza, al fine di disporre l’eventuale adeguamento del funzionamento degli impianti di termovalorizzazione, in relazione anche al tempo di durata della dichiarazione dello stato di emergenza che potrebbe comportare grosse difficoltà di smaltimento;
  2. che, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all’art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi rilasciati ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06, i titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) possano aumentare rispettivamente la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, nel limite massimo del 20%.
    La suddetta disposizione si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero assentite ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 ferme restando le “quantità massime” fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal DM n. 161 del 12 giugno 2002.
    I titolari dei suddetti impianti e operazioni di recupero che intendono avvalersi delle deroghe fissate con la presente ordinanza devono inviare apposita Comunicazione in cui vengono esplicitati i quantitativi di rifiuti oggetto della deroga. Tale comunicazione deve essere inviata a: Prefettura; ARPAE; Comune; AUSL; Vigili del fuoco.
  1. a richiesta del gestore dell’impianto e al fine di garantire la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani la modifica tempestiva dell’autorizzazione:
    1. degli impianti di discarica per consentire l’ingresso di scarti derivanti dalle lavorazioni dei rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata che non trovano più ingresso nelle originarie destinazioni ovvero gli scarti delle lavorazioni dei rifiuti urbani indifferenziati;
    2. degli impianti di recupero degli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani che non trovano più recapito verso le destinazioni finali previste in autorizzazione, stabilendo ove possibile, diversi ed ulteriori utilizzi;
  2. che nella comunicazione delle modalità di gestione dei rifiuti urbani in vigenza della presenta ordinanza sia data specifica evidenza alle istruzioni di ISS riportate in Allegato 2;
  3. Il divieto, senza eccezioni, dell’abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli. Sino alla cessazione dello stato di emergenza non si applicano i permessi previsti dall’articolo 58 del Regolamento forestale regionale n.3/2018;
  1. che le disposizioni della presente ordinanza trovino applicazione dalla data del 23/03/2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria oltre i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
  2. che la presente ordinanza sia pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sia trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute, al Ministero delle Attività Produttive, alle Prefetture,  ai Comuni e alle Province dell’Emilia-Romagna, ad ARPAE e ATERSIR nonché ai concessionari del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e ai gestori degli impianti di termovalorizzazione e di discarica  ubicati nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

Rispetto alle modalità di gestione dei rifiuti urbani sono state emanate delle raccomandazioni dall’Istituto Superiore di Sanità .

Qui l’Ordinanza della Regione Emilia Romagna completa.