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NOVITÀ ADR 2023

Ecco le principali novità ADR 2023: il 1° gennaio 2023 è entrato in vigore l’aggiornamento biennale del Regolamento ADR, che fissa le disposizioni per il trasporto stradale di merci classificate come pericolose. L’applicazione è inizialmente obbligatoria negli autotrasporti nazionali a partire dal 1° luglio 2023. Per informazioni o per avvalersi del servizio di OIKOS  contattare la Dott.ssa E. Galli 0521291590, galli@oikos-scrl.it.

Di seguito le principali novità ADR 2023:

  • Obbligo di nomina di un consulente ADR a tutti i soggetti che trasportano e/o spediscono merci pericolose, anche se solo speditori anche occasionali e/o di quantitativi minimi di merci che rientrano tra i materiali pericolosi per il trasporto. Per questa disposizione, l’obbligo è a partire dal 1° gennaio 2023, dato che si tratta di una norma già in vigore con l’ADR 2019 in regime di esenzioni
  • Obbligo di estintori automatici e protezione termica: viene esteso l’obbligo degli estintori automatici nel vano motore e della protezione termica anche sui veicoli industriali che trasportano alcuni liquidi e gas infiammabili.
  • Obbligo di valvole di sicurezza: le cisterne destinate al trasporto di gas liquefatti infiammabili dovranno essere munite di valvole di sicurezza.
  • Materie corrosive: per la classe 8, relativa al trasporto di materiale corrosivo, viene specificato di «attribuire il gruppo di imballaggio I per quelle materie corrosive alle quali non è possibile definire il gruppo di imballaggio in base ai test».
  • Stima del peso del trasporto rifiuti ADR: di solito nelle spedizioni di rifiuti l’informazione sulla quantità dei rifiuti ADR trasportati viene stimata e indicata come “valore presunto”. L’ADR 2023 specifica che la stima della quantità potrà essere effettuata alle seguenti condizioni: per gli imballaggi, integrando al documento di trasporto, un elenco degli imballaggi trasportati comprendente il tipo e il volume nominale; per i container, la stima si basa sul loro volume nominale e altre informazioni disponibili (ad es. il tipo di rifiuto, densità media, grado di riempimento); per le cisterne per rifiuti sottovuoto, la stima è legittimata (ad es. mediante una stima fornita dal mittente o dagli equipaggiamenti del veicolo).

La stima non è ammessa per le esenzioni per le quali è indispensabile la quantità esatta (es. 1.1.3.6), i rifiuti contenenti le materie della classe 4.3, le cisterne diverse dalle cisterne per rifiuti operanti sottovuoto.

Per informazioni o per avvalersi del servizio di OIKOS  contattare la Dott.ssa E. Galli 0521291590, galli@oikos-scrl.it.


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