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Etichettatura ambientale degli imballaggi

ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI

 

Il Decreto legislativo n. 116 del 2020 ha apportato importanti modifiche al comma 5 dell’art. 219 del Codice dell’Ambiente: in particolare ha imposto, dal 26 settembre 2020, l’etichettatura ambientale degli imballaggi. L’etichettatura ambientale ha lo scopo di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi e di dare una corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finale degli stessi. INFO: Dott.ssa Galli – 0521291590.

La scadenza del 26 Settembre 2020, con il “Milleproroghe 2021”, è stata sospesa fino al 31 dicembre 2021 solo per l’obbligo di apporre sugli imballaggi destinati al canale B2C le indicazioni per il corretto conferimento in raccolta differenziata. Pertanto le imprese del settore avranno un anno di tempo per adeguarsi all’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi destinati al consumatore finale.

Il decreto “Milleproproghe 2021” non ha invece previsto la sospensione dell’obbligo di apporre sugli imballaggi la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, in vigore dal 26 settembre 2020. Pertanto tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) devono prevedere tale codifica.

Relativamente all’apposizione dei codici di identificazione del materiale sulla base della decisione 97/129/CE, l’obbligo è espressamente in capo ai produttori.

Resta comunque la necessità di una fattiva collaborazione tra le parti, cioè tra produttore e utilizzatore dell’imballaggio, perché l’articolo 261 comma 3) del Dlgs 1522006 e s.m.i. recita testualmente:

“chiunque immetta sul mercato imballaggi privi dei requisiti di etichettatura, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 a 40.000 euro.”

Appare chiaro che l’operatore del settore, potenzialmente sanzionabile, è chiunque. In “chiunque”, sono ravvisabili alla stessa stregua di coinvolgimento, le seguenti categorie:

– i produttori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio, nonché

– i commercianti, i distributori gli addetti al riempimento gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.


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